Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.
Art. 18
 Interventi regionali di sostegno
1 bis. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 1, lettera b bis), nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), con i seguenti limiti e modalitā, da attestare secondo la modulistica approvata con decreto dal Direttore centrale attivitā produttive:
a) presentazione della domanda entro il 30 ottobre 2011;
b) documentazione di spesa e dei costi sostenuti per il progetto corredata di relazione sull'attivitā svolta;
(4)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 3/1993
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 168, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
3 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 40, lettera a), L. R. 11/2011
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 40, lettera b), L. R. 11/2011
5 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 40, lettera c), L. R. 11/2011
6 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 40, lettera c), L. R. 11/2011