<< Art. 1
1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione della regione che, pur essendo economicamente valide, non dispongano di sufficienti garanzie per l' accesso al finanziamento a breve termine, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad integrare il << fondo rischi >> che le imprese stesse, riunite successivamente all' entrata in vigore della presente legge, in Consorzio provinciale di garanzia fidi, per iniziative delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio costituiscono secondo apposite convenzioni con istituti di credito a ciņ abilitati. >>.