Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.
Art. 10
 Partecipazione della Finanziaria regionale
alle società cooperative
1. La Finanziaria regionale Friulia SpA è autorizzata a partecipare, nei limiti di cui all' articolo 14, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e con le modalità previste dalla stessa legge, alle società cooperative, aventi le caratteristiche di cui all' articolo medesimo, iscritte nella categoria << produzione e lavoro >> del Registro regionale delle cooperative.