Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge, l' Amministrazione regionale persegue la finalità di promuovere lo sviluppo industriale regionale, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, rafforzandone il grado di competitività, integrazione e internazionalizzazione, anche in funzione dei nuovi scenari conseguenti al mercato unico europeo, favorendone altresì un più equilibrato ed armonico inserimento delle attività produttive nel contesto ambientale.
2. Per il raggiungimento di dette finalità l' Amministrazione regionale, nell' ambito delle procedure istituite con la presente legge, si avvale degli strumenti previsti dalla legislazione di settore, perseguendo nel contempo ogni possibile sinergia con gli altri strumenti disponibili, ivi compresi quelli nazionali e comunitari, anche per consentire alle imprese interessate il pieno utilizzo delle intensità di aiuto autorizzate dalla Comunità economica europea.