Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.
Art. 8
1. Le lettere a) e b) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come modificata dall' articolo 3 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono sostituite dalle seguenti:
<< a) mediante partecipazioni, con obbligo di smobilizzo entro dieci anni, in società per azioni e società a responsabilità limitata, già costituite o da costituire, che svolgano, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali. Le suddette partecipazioni possono riguardare anche imprese che operano al di fuori del territorio regionale nei seguenti casi:
1) qualora si tratti di società svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese e l' intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di specifico interesse per il contesto economico regionale;
2) qualora si tratti di società miste operanti all' estero, nella quali siano interessate imprese avente stabile e prevalente organizzazione nel territorio regionale, con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della società finanziaria di cui alla presente legge;
b) mediante assistenza finanziaria alle società predette, nonché anche tramite la Finanziaria regionale della cooperazione Finreco scrl, alle società cooperative a responsabilità limitata iscritte nella categoria << produzione e lavoro >> del Registro regionale delle cooperative di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, classificate ai fini della codifica ISTAT fra le imprese manifatturiere, per rami di attività dal numero 2 al numero 5 compresi e in relazione all' avvio, da parte delle stesse, di un programma di incremento del netto patrimoniale; >>.