Art. 5
Programma regionale di politica industriale
e Piano regionale di sviluppo
1. Conformemente a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, tenuto conto degli elementi emersi in sede di consultazione promossa con le parti sociali nonché degli apporti che, limitatamente al loro ambito operativo, dovessero pervenire dagli enti, organismi, istituti o società che concorrono alla realizzazione del Programma regionale di politica industriale, la Giunta regionale adotta in via definitiva il predetto Programma, che viene inserito nel Piano regionale di sviluppo.