Art. 26
(Organizzazione di eventi di ospitalitą di operatori economici esteri)
1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative che contemplano l'organizzazione di eventi di ospitalitą di operatori economici esteri sul territorio del Friuli Venezia Giulia realizzati congiuntamente da almeno cinque imprese aventi sede nel territorio regionale, anche tramite la forma di rete d'imprese, di societą consortile o di consorzio con attivitą esterna.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
3 Articolo sostituito da art. 59, comma 4, L. R. 3/2021