Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.
Art. 16
 Ampliamento dell' operatività della Finfidi SpA
1. Il fondo rischi di cui all' articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, come modificato dall' articolo 14, comma 3, della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38, può essere utilizzato dalla Finfidi SpA anche per la concessione di garanzie su finanziamenti a medio termine e relativi prefinanziamenti per investimenti riferiti ad iniziative economiche sia nuove che esistenti, localizzate nelle province di Trieste e Gorizia, nel settore industriale, nel settore dei servizi collegati all' industria, nonché nel settore turistico - alberghiero.
2. Il fondo di cui all' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come modificato dall' articolo 11 della presente legge, può essere utilizzato anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale della Società di cui al comma 1 al fine di consentire la concessione di garanzie su finanziamenti a medio termine e relativi prefinanziamenti per investimenti riferiti ad iniziative localizzate nell' intero territorio regionale.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 8/1993