Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 - TESTO VIGENTE dal 05/05/2003

Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano.
Art. 5
 Contributi
1. I proprietari o i titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione o ad uso diverso, comprese nella zona di recupero perimetrata ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera a), hanno titolo ai benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, così come integrata dal presente articolo. Hanno parimenti titolo a tali benefici contributivi gli emigrati non proprietari e non titolari di un diritto reale di godimento su una unità abitativa, iscritti all'AIRE del Comune di Colloredo di Monte Albano, e già residenti in immobili ricompresi nella perimetrazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
2. I presupposti ed i requisiti soggettivi ed oggettivi cui la legge regionale n. 63/1977 subordina la concessione dei benefici sono riferiti alla data degli eventi sismici. Sono fatti salvi gli acquisiti per causa di morte delle unità immobiliari indicate al comma 1, avvenuti dopo la predetta data. Agli acquisti per causa di morte sono equiparate le donazioni nell' ambito familiare disposte in favore di successibili fino al 30 giugno 1989.
5. Ai fini dell' applicazione del presente articolo, le unità immobiliari comprese nella zona di recupero perimetrata si considerano distrutte a causa degli eventi sismici. Ai medesimi fini, le unità immobiliari sulle quali erano in corso, alla data degli eventi sismici, lavori di restauro o di ristrutturazione edilizia debitamente autorizzati, e per tale motivo non potevano essere occupate dai relativi proprietari o titolari di diritti reali di godimento, sono equiparate alle unità immobiliari munite di licenza di abilità o di agibilità.
6. Nell' ipotesi in cui il soggetto titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento delle unità immobiliari comprese nella zona di recupero perimetrata non sia persona fisica, al medesimo è riconosciuto, per ciascuna unità posseduta e destinata ad uso di abitazione, il contributo previsto dall' articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, commisurato alle esigenze di un nucleo familiare composto da quattro persone, nonché un contributo annuo costante ventennale dell' otto per cento sulla parte eccedente il contributo in conto capitale fino alla concorrenza della spesa determinata ai sensi dell' articolo 46 della legge regionale n. 63/1977.
7. I proprietari o i titolari di un diritto reale di godimento di porzioni di fabbricato, che non hanno autonoma configurazione di unità immobiliare destinata ad uso di abitazione o ad altro uso, sono ammessi a beneficiare del contributo previsto dall' articolo 46 della legge regionale n. 63/1977, commisurato alle esigenze di un nucleo familiare composto da quattro persone, nella misura ridotta al sessantacinque per cento, limitatamente ad una sola unità abitativa, nonché un contributo annuo costante ventennale dell' otto per cento sulla parte eccedente il contributo in conto capitale fino a concorrenza della spesa determinata ai sensi dell' articolo 46 della legge regionale n. 63/1977.
8. Per unità immobiliari si intende uno o più vani funzionalmente collegati tra loro e destinati o alla residenza familiare o ad uso diverso dall' abitazione; la destinazione è quella in atto alla data degli eventi sismici.
10. Le domande di contributo eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, dai soggetti considerati dal presente articolo, nonché da altri soggetti titolari, alla data degli eventi sismici, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento delle unità immobiliari comprese nella zona di recupero perimetrata, non producono effetti.
13. Ai soggetti considerati è riconosciuto il beneficio della capitalizzazione di cui all' articolo 30 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, al saggio di interesse del sette per cento, per ogni unità immobiliare in ordine alla quale spetti un contributo annuo costante ventennale dell' otto per cento sulla parte di spesa eccedente il contributo in conto capitale ovvero sulla spesa relativa alle maggiori superfici consentite oltre i parametri stabiliti ai sensi dell' articolo 46, quarto comma, della legge regionale n. 63/1977.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 101, comma 1, L. R. 37/1993
2 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 50, comma 2, L. R. 40/1996
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 51, comma 1, L. R. 40/1996
4 Comma 11 sostituito da art. 51, comma 2, L. R. 40/1996
5 Parole sostituite al comma 11 da art. 12, comma 6, L. R. 12/2003
6 Parole sostituite al comma 13 da art. 12, comma 6, L. R. 12/2003