Art. 4
1. Per l' attuazione del piano di intervento il Comune delega la progettazione esecutiva e l' esecuzione delle opere alla Segreteria generale straordinaria, la quale procede ai relativi adempimenti, sentito il Comune.
2. Al Comune è garantita una costante informazione sullo stato di progettazione e della esecuzione delle opere.
3. Il progetto esecutivo dell' intervento, o di sue parti funzionali, è approvato dal Comune nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano urbanistico - edilizio di cui all' articolo 2.
4. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 10 e 11 della
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, le leggi regionali 2 settembre 1980, n. 46, 2 settembre 1981, n. 57, 23 agosto 1982, n. 58 e 14 giugno 1984, n. 18, nonché ogni altra disposizione regolante modalità per l' esecuzione degli interventi demandati alla Segreteria generale straordinaria.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 50, L. R. 40/1996
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 67, L. R. 17/2008