Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65 - TESTO VIGENTE dal 30/12/1991

Interventi straordinari a favore delle zone terremotate del Friuli di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 4
 Finanziamenti alle Comunitą montane
per nuove tecnologie agricole
(programma 0.7.1,)
1. Per le finalitą previste dall' articolo 25, comma 2, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alle Comunitą montane un finanziamento di lire 1.000 milioni. A tal fine č autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 č istituito - alla rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - categoria 2.3. - sezione X - il capitolo 999 (2.1.234.3.10.12.) con la denominazione << Finanziamento alle Comunitą montane per la concessione di contributi in conto capitale per la ristrutturazione ed il riuso di fabbricati rurali, per l' introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato - pascolo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.