Art. 4
Finanziamenti alle Comunitą montane
per nuove tecnologie agricole
(programma 0.7.1,)
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 č istituito - alla rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - categoria 2.3. - sezione X - il capitolo 999 (2.1.234.3.10.12.) con la denominazione << Finanziamento alle Comunitą montane per la concessione di contributi in conto capitale per la ristrutturazione ed il riuso di fabbricati rurali, per l' introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato - pascolo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
3. All' onere di lire 1.000 di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietą per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.