Art. 2
Rimborsi alle Comunità montane e ad altri Enti locali
per l' occupazione giovanile
(programma 2.5.3.)
2. Il predetto onere di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 7861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 3.500 milioni per l' anno 1991.
3. All' onere di lire 3.500 milioni di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.