1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sulla base del verbale di accertamento danni, in favore dei soggetti che abbiano acquistato per atto tra vivi, dopo il 6 maggio 1976, un edificio danneggiato dagli eventi sismici, sempreché il Comune abbia trasferito a nome dell' acquirente il verbale di accertamento danni.
2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell' annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.