Art. 7
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura prevista dall'
articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sul costo delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere a), b) e c), della citata
legge regionale n. 30 del 1977, eseguite in regime di intervento privato, ai sensi dell'
articolo 6, secondo comma, lettera b), della citata legge regionale n. 30 del 1977, su edifici composti da più unità immobiliari, ancorché talune di esse non risultino utilizzate dal richiedente alla data del 6 maggio 1976.
2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell' annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.