Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 25/06/1993

Modifiche ed integrazioni di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 6
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi a titolo di conguaglio, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 6, settimo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, per importi superiori a quelli derivanti dalla differenza fra il contributo spettante ai sensi del Capo II della citata legge regionale n. 30 del 1977 e l' acconto ricevuto ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, sempreché l' importo delle spese sostenute per le riparazioni risulti superiore al contributo complessivamente erogato ai sensi delle citate leggi regionali n. 17 del 1976 e n. 30 del 1977.