Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 25/06/1993

Modifiche ed integrazioni di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 4
 
1. Per le finalitā di cui all' articolo 83, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad effettuare, per le esigenze della Ragioneria generale, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, assunzioni di personale in numero non superiore a dieci unitā di cui cinque nella qualifica funzionale di consigliere e cinque in quella di segretario.