1. Per le finalitā di cui all'
articolo 83, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad effettuare, per le esigenze della Ragioneria generale, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, assunzioni di personale in numero non superiore a dieci unitā di cui cinque nella qualifica funzionale di consigliere e cinque in quella di segretario.
2. Per le esigenze di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 25 posti di consigliere con profilo professionale giuridico - amministrativo - legale di cui all'
articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di cinque unitā e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale amministrativo di cui al medesimo
articolo 4 della citata legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di cinque unitā.