Legge regionale 27 dicembre 1991 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 18/07/2000

Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico.

CAPO V

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 13

Collaudo degli elaborati cartografici

1. Per le specifiche caratteristiche della cartografia tecnica regionale numerica di tipo aerofotogrammetrico e tematico, la nomina di collaudatore spetta all' Assessore regionale all' edilizia e ai servizi tecnici di concerto con l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale.

2. La scelta del collaudatore va fatta fra gli iscritti nell' elenco regionale di cui al Capo VI della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46; qualora per le operazioni richieste non vi sia la presenza nell' elenco suddetto di professionisti provvisti della necessaria specializzazione tecnica e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, l' Assessore all' edilizia e ai servizi tecnici provvede, di concerto con l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale, alla nomina di altro professionista di provata esperienza.

Art. 14

Programma di primo intervento

1. Nelle more dell' approvazione del progetto generale di cui all' articolo 3, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare un programma di primo intervento, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, per:

a) avviare la formazione di primi lotti funzionali della CTRN, al fine di definire i contenuti dell' articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c);

b) predisporre la formazione delle basi cartografiche di cui all' articolo 104, comma 1, lettera c), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall' articolo 2 della presente legge;

c) avviare la costituzione degli archivi di cui all' articolo 104, comma 1, lettere d) ed f), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall' articolo 2 della presente legge.

Art. 15

Norme finanziarie - Carta tecnica regionale

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall' articolo 2, e dall' articolo 4, comma 1, lettera d), fanno carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.

2. Nella denominazione del precitato capitolo 2019, la locuzione << e rilievi >> viene sostituita dalla locuzione << , rilievi e strumentazione tecnica >>, e dopo il termine << aerofotogrammetrica >> viene inserita la locuzione << e della cartografia a piccola scala, nonché delle relative cartografie tematiche >>.

Art. 16

Norme finanziarie -Progetti cartografici degli enti locali

1. Per le finalità previste dall' articolo 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 - alla Rubrica n. 10 - programma 0.5.2. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 2023 (2.1.232.5.10.32) con la denominazione: << Contributi a Comuni, Comunità montane, Province e loro Consorzi per la realizzazione di progetti di cartografia di interesse regionale >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

3. AL predetto onere complessivo di lire 200 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2019 dello stato di previsione precitato.

Art. 17

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23, come integrata e modificata dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 44.

2. Fino alla emanazione del regolamento di cui all' articolo 12, resta in vigore il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 febbraio 1978, n. 083/Pres.