Legge regionale 27 dicembre 1991 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 18/07/2000

Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico.

CAPO IV

Sistema informativo territoriale cartografico

Art. 10

Sistema informativo territoriale cartografico

1. Con la presente legge viene avviato il sistema informativo territoriale cartografico (SITC) presso il Servizio dell' informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale, per la predisposizione dei tematismi, procedure, codifiche e di ogni altro elemento tecnico utile alla costruzione di ogni tipo di cartografia necessario alle singole banche - dati degli uffici e degli enti utenti regionali e non regionali, nell' osservanza delle rispettive responsabilità e competenze.

2. Per l' esplicazione dell' attività di cui al comma 1, viene costituita una Commissione consultiva, presieduta dal Direttore regionale della pianificazione territoriale e composta:

a) dal Direttore del Servizio dell' informazione territoriale e della cartografia;

b) dai Direttori regionali, o da loro delegati, dell' ambiente, delle foreste e dei parchi, dell' edilizia e dei servizi tecnici, della viabilità e dei trasporti, della protezione civile e dell' ufficio di piano;

c) dal Direttore del Servizio per il sistema informativo regionale.

3. Ai lavori della Commissione possono partecipare senza diritto di voto, di volta in volta, anche rappresentanti di altri uffici ed enti che abbiano la necessità di utilizzare il servizio reso attraverso il SITC per i loro compiti d' istituto.

4. In assenza del Direttore regionale della pianificazione territoriale, la Commissione è presieduta dal Direttore del Servizio dell' informazione territoriale e della cartografia.

5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a segretario, in servizio presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale.

6. La Commissione dura in carica per cinque anni ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 11

Personale addetto

1. Per la realizzazione del SITC, istituito ai sensi dell' articolo 10, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine per un numero non superiore a nove unità di cui sei nella qualifica funzionale di consigliere e tre in quella di segretario.

2. Per le esigenze di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 25 posti di consigliere, con profilo professionale giuridico - amministrativo - legale, di cui all' articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di quattro unità, delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 3 posti di consigliere, con profilo professionale urbanista, di cui all' articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di due unità e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario, con profilo professionale geometra - disegnatore, di cui all' articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di tre unità.

3. Per la durata del contratto di lavoro trova applicazione il disposto di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 20 del 1989 e all' articolo 50 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.

Art. 12

(Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione,l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali eper la gestione degli elaborati cartografici di tipocartaceo)

(1)

1. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza e diffusione delle informazioni cartografiche e territoriali di cui alla presente legge, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, in attuazione delle disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il diritto di accesso alle informazioni medesime e il loro utilizzo, nel rispetto delle norme statali vigenti in materia di cartografia e di pubblicazione delle informazioni stesse e secondo modalità e procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

2. Il regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale.

3. Nel regolamento di cui al comma 2 sono indicate, nel rispetto della legislazione vigente, le procedure di accordo con altri enti ed amministrazioni statali, nonché con altri soggetti pubblici o privati per lo scambio reciproco di informazioni cartografiche e territoriali di interesse regionale. Il regolamento stabilisce, altresì, le procedure per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo, ivi comprese quelle per lo scarto delle stampe relative alle edizioni precedenti a quella di più recente aggiornamento.

Note:

Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2000