﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 27 dicembre 1991

      , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 18/07/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni in materia di  cartografia  regionale  e  di sistema informativo territoriale cartografico.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Sistema informativo territoriale cartografico</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Sistema informativo territoriale cartografico</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Con  la  presente  legge  viene  avviato  il  sistema informativo  territoriale  cartografico  (SITC)  presso   il Servizio dell' informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale, per la predisposizione dei tematismi, procedure, codifiche e di ogni altro elemento tecnico  utile  alla  costruzione  di ogni tipo di  cartografia  necessario  alle  singole  banche - dati degli uffici e degli  enti  utenti  regionali  e  non regionali, nell' osservanza delle rispettive responsabilità e competenze.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per l' esplicazione dell' attività di cui al comma 1, viene costituita una Commissione consultiva, presieduta  dal Direttore  regionale  della  pianificazione  territoriale  e composta:<p style="text-align: justify;">a) dal   Direttore   del   Servizio       dell' informazione    territoriale e della cartografia;</p><p style="text-align: justify;">b) dai   Direttori   regionali,   o   da   loro    delegati,    dell' ambiente,   delle    foreste    e    dei    parchi,    dell' edilizia e dei servizi tecnici, della viabilità  e    dei trasporti, della protezione civile e dell' ufficio di    piano;</p><p style="text-align: justify;">c) dal Direttore del Servizio  per  il  sistema  informativo    regionale.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Ai lavori della Commissione possono partecipare  senza diritto di voto, di volta in volta, anche rappresentanti  di altri uffici ed enti che abbiano la necessità di utilizzare il  servizio  reso attraverso  il  SITC  per i loro  compiti d' istituto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   In   assenza   del   Direttore    regionale    della pianificazione territoriale, la  Commissione  è  presieduta dal Direttore del Servizio dell' informazione territoriale e della cartografia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Le  funzioni  di  segretario  della  Commissione  sono svolte  da  un  dipendente  regionale,  con  qualifica   non inferiore a segretario,  in  servizio  presso  la  Direzione regionale della pianificazione territoriale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> La Commissione dura in carica per cinque  anni  ed  è nominata con decreto del Presidente della Giunta  regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Personale addetto</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per la realizzazione  del  SITC,  istituito  ai  sensi dell' articolo   10,     l' Amministrazione   regionale   è autorizzata ad effettuare, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto  1989,  n. 20 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  in  quanto applicabile, assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine per un numero non superiore a nove unità  di  cui sei nella qualifica  funzionale  di  consigliere  e  tre  in quella di segretario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le esigenze di cui al comma 1,  l' Amministrazione regionale  è  autorizzata  ad  effettuare  recuperi   dalle graduatorie di merito delle prove relative  agli  avvisi  di assunzione a contratto per  25  posti  di  consigliere,  con profilo professionale giuridico - amministrativo  -  legale, di cui all' articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di quattro unità, delle prove relative  agli avvisi di assunzione a contratto per 3 posti di consigliere, con profilo professionale urbanista, di cui all' articolo  4 della legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di  due unità e delle prove relative agli avvisi  di  assunzione  a contratto  per  15  posti   di   segretario,   con   profilo professionale geometra - disegnatore, di cui all' articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di  tre unità.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Per  la  durata  del  contratto   di   lavoro   trova applicazione il disposto di cui all' articolo 1 della  legge regionale n. 20 del 1989 e   all' articolo  50  della  legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione,l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali eper la gestione degli elaborati cartografici di tipocartaceo)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Al  fine  di assicurare la più ampia conoscenza  e diffusione  delle informazioni cartografiche e  territoriali di  cui  alla presente legge, è riconosciuto a chiunque  vi abbia interesse, in attuazione delle disposizioni di cui  al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo  14 della  legge  8 luglio 1986, n. 349, il diritto  di  accesso alle  informazioni medesime e il loro utilizzo, nel rispetto delle norme statali vigenti in materia di cartografia  e  di pubblicazione delle informazioni stesse e secondo  modalità e procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 2.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il regolamento per l'accesso, la pubblicazione,  la diffusione,  l'utilizzo delle informazioni  cartografiche  e territoriali  e per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta  regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Nel  regolamento di cui al comma 2  sono  indicate, nel  rispetto  della legislazione vigente, le  procedure  di accordo  con altri enti ed amministrazioni statali,  nonché con  altri  soggetti  pubblici  o  privati  per  lo  scambio reciproco  di  informazioni cartografiche e territoriali  di interesse regionale. Il regolamento stabilisce, altresì, le procedure  per  la gestione degli elaborati cartografici  di tipo  cartaceo,  ivi  comprese quelle per  lo  scarto  delle stampe  relative alle edizioni precedenti a quella  di  più recente aggiornamento.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2000</p></p></p></body></html>