Legge regionale 27 dicembre 1991 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 18/07/2000

Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico.

Art. 9

Proprietà del materiale cartografico finanziato

1. La proprietà degli elaborati finanziati rimane dell' ente committente anche se l' Amministrazione regionale si riserva il diritto d' uso e di diffusione a titolo gratuito per i propri fini istituzionali.

2. Copia degli elaborati è depositata presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale e viene inserita nell' archivio cartografico regionale.