Legge regionale 27 dicembre 1991 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 18/07/2000

Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico.

Art. 11

Personale addetto

1. Per la realizzazione del SITC, istituito ai sensi dell' articolo 10, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine per un numero non superiore a nove unità di cui sei nella qualifica funzionale di consigliere e tre in quella di segretario.

2. Per le esigenze di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 25 posti di consigliere, con profilo professionale giuridico - amministrativo - legale, di cui all' articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di quattro unità, delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 3 posti di consigliere, con profilo professionale urbanista, di cui all' articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di due unità e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario, con profilo professionale geometra - disegnatore, di cui all' articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di tre unità.

3. Per la durata del contratto di lavoro trova applicazione il disposto di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 20 del 1989 e all' articolo 50 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.