Art. 7
1. Per agevolare la formazione di cartografie di base e tematiche, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere a Comuni, Comunitā montane, Province e loro Consorzi contributi per progetti in materia di cartografia, che:
a) siano coerenti con il progetto generale del sistema cartografico regionale;
b) siano compatibili con il sistema di gestione cartografico regionale.
2. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1 avviene sulla base di criteri generali fissati annualmente dalla Giunta regionale e contenuti nei programmi annuali di intervento di cui all' articolo 6.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 30, L. R. 4/1999
Art. 8
Modalitā di finanziamento dei progetti di enti locali
1. Le domande per la concessione dei contributi previsti all' articolo 7, corredate da un preventivo di spesa di massima, vanno presentate alla Direzione regionale della pianificazione territoriale entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il piano di ripartizione dei fondi disponibili č approvato dalla Giunta regionale.
2. I contributi sono concessi fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile per cartografie utilizzanti tecnologie informatiche.
3. Ai fini della concessione dei contributi, l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale comunica il termine entro il quale va presentata la deliberazione esecutiva di affidamento dell' incarico professionale relativo al progetto cartografico.
4. Nel provvedimento di concessione dei contributi viene fissato il termine entro il quale, pena la revoca dei finanziamenti stessi, vanno presentati gli elaborati di progetto per la verifica di validitā tecnica.
5. L' erogazione dei contributi concessi ai Comuni, Comunitā montane, Province e loro Consorzi ha luogo in ragione dell' 80% ad elaborati ultimati e regolarmente pervenuti alla Direzione regionale della pianificazione territoriale ed in ragione del restante 20% dopo la verifica di congruitā degli stessi eseguita dal Servizio dell' informazione territoriale e della cartografia.
Art. 9
Proprietā del materiale cartografico finanziato
1. La proprietā degli elaborati finanziati rimane dell' ente committente anche se l' Amministrazione regionale si riserva il diritto d' uso e di diffusione a titolo gratuito per i propri fini istituzionali.
2. Copia degli elaborati č depositata presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale e viene inserita nell' archivio cartografico regionale.