Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 18/07/2000

Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico.
CAPO II
 Progetto generale del sistema cartografico regionale
Art. 4
1. Con il progetto generale del sistema cartografico regionale si provvede:
a) a definire le caratteristiche tecniche della carta tecnica regionale numerica (CTRN);
b) a definire le caratteristiche tecniche utilizzate dal sistema di gestione della CTRN;
c) a definire le caratteristiche tecniche per l' interfacciamento della CTRN con il sistema per l' elaborazione dei dati informativi territoriali di cui all' articolo 104, comma 1, lettera b), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall' articolo 2 della presente legge e di ogni banca - dati di tipo normativo;
d) ad individuare le carte tematiche d' interesse regionale ed eventuale altra cartografia numerica d' interesse regionale a scala diversa dalla CTRN;
e) all' analisi di ipotesi di sviluppo di nuove tecnologie per la realizzazione e l' aggiornamento dei prodotti cartografici d' interesse regionale;
f) a fornire per il triennio le fasi di attuazione per programmi annuali;
g) ad individuare i progetti di produzione cartografica proposti da Comuni, Comunità montane, Province e loro Consorzi ritenuti d' interesse regionale, da coordinare e finanziarie;
h) a definire le modalità e le procedure per la informatizzazione della cartografia catastale su tutto il territorio regionale d' intesa con l' Amministrazione statale competente;
i) a definire gli interventi necessari alla realizzazione di una rete di servizio decentrata sul territorio regionale per la gestione delle informazioni cartografiche e territoriali e per l' accesso alle stesse secondo le modalità previste dal regolamento di cui all' articolo 12.

2. Non fanno capo al progetto generale di cui al presente Capo i programmi di cartografia geologica di base alla scala 1: 50.000 e di cartografia geologico - tecnica a grande scala di competenza della Direzione regionale dell' ambiente; tali programmi devono tuttavia essere coerenti con il progetto generale e compatibili, per le tecnologie informatiche, con il sistema cartografico regionale.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 3, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 2 bis, L. R. 42/1996