Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 18/07/2000

Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico.
Art. 13
 Collaudo degli elaborati cartografici
1. Per le specifiche caratteristiche della cartografia tecnica regionale numerica di tipo aerofotogrammetrico e tematico, la nomina di collaudatore spetta all' Assessore regionale all' edilizia e ai servizi tecnici di concerto con l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale.
2. La scelta del collaudatore va fatta fra gli iscritti nell' elenco regionale di cui al Capo VI della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46; qualora per le operazioni richieste non vi sia la presenza nell' elenco suddetto di professionisti provvisti della necessaria specializzazione tecnica e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, l' Assessore all' edilizia e ai servizi tecnici provvede, di concerto con l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale, alla nomina di altro professionista di provata esperienza.