Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 18/07/2000

Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico.
Art. 12
1. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza e diffusione delle informazioni cartografiche e territoriali di cui alla presente legge, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, in attuazione delle disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il diritto di accesso alle informazioni medesime e il loro utilizzo, nel rispetto delle norme statali vigenti in materia di cartografia e di pubblicazione delle informazioni stesse e secondo modalità e procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 2.
2. Il regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale.
3. Nel regolamento di cui al comma 2 sono indicate, nel rispetto della legislazione vigente, le procedure di accordo con altri enti ed amministrazioni statali, nonché con altri soggetti pubblici o privati per lo scambio reciproco di informazioni cartografiche e territoriali di interesse regionale. Il regolamento stabilisce, altresì, le procedure per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo, ivi comprese quelle per lo scarto delle stampe relative alle edizioni precedenti a quella di più recente aggiornamento.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2000