Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 18/07/2000

Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico.
Art. 10
 Sistema informativo territoriale cartografico
1. Con la presente legge viene avviato il sistema informativo territoriale cartografico (SITC) presso il Servizio dell' informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale, per la predisposizione dei tematismi, procedure, codifiche e di ogni altro elemento tecnico utile alla costruzione di ogni tipo di cartografia necessario alle singole banche - dati degli uffici e degli enti utenti regionali e non regionali, nell' osservanza delle rispettive responsabilitā e competenze.
2. Per l' esplicazione dell' attivitā di cui al comma 1, viene costituita una Commissione consultiva, presieduta dal Direttore regionale della pianificazione territoriale e composta:
a) dal Direttore del Servizio dell' informazione territoriale e della cartografia;
b) dai Direttori regionali, o da loro delegati, dell' ambiente, delle foreste e dei parchi, dell' edilizia e dei servizi tecnici, della viabilitā e dei trasporti, della protezione civile e dell' ufficio di piano;
c) dal Direttore del Servizio per il sistema informativo regionale.

3. Ai lavori della Commissione possono partecipare senza diritto di voto, di volta in volta, anche rappresentanti di altri uffici ed enti che abbiano la necessitā di utilizzare il servizio reso attraverso il SITC per i loro compiti d' istituto.
4. In assenza del Direttore regionale della pianificazione territoriale, la Commissione č presieduta dal Direttore del Servizio dell' informazione territoriale e della cartografia.
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a segretario, in servizio presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale.
6. La Commissione dura in carica per cinque anni ed č nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.