1. La presente legge disciplina - nel rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato, di cui alla
legge 2 febbraio 1960, n. 68, e con l' osservanza delle vigenti leggi statali che regolano l' esecuzione e la diffusione di rilevamenti aerofotogrammetrici - l' attività cartografica e l' elaborazione dei dati informativi territoriali d' interesse regionale finalizzati alla conoscenza ed alla pianificazione delle risorse del territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia.