Art. 6
1. I soggetti che impiegano i combustibili così come definiti ed individuati all' articolo 5 sono tenuti a compilare apposito registro di carico e scarico.
2. I soggetti che effettuano il trasporto su strada, anche in conto proprio, dei combustibili così come individuati al precedente articolo 5 sono tenuti alla compilazione di apposita scheda di identificazione.
3. Le caratteristiche del registro di carico e scarico di cui al comma 1 e della scheda di identificazione di cui al comma 2, nonché le modalità di compilazione di tali documenti sono disciplinate con regolamento di esecuzione della presente legge.