Legge regionale 09 dicembre 1991, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 11/04/2014

Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.
Art. 5
1. Nel quadro degli interventi diretti al potenziamento dei porti di Trieste, Monfalcone e di Porto Nogaro, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente autonomo del porto di Trieste ed ai Consorzi per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone e della zona dell' Aussa - Corno, contributi annuali per la durata di quindici anni.
2. I contributi di cui all' articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall' articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, possono essere destinati a coprire le spese, in linea capitale e per interessi sostenute dagli enti beneficiari a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito operanti nel Friuli - Venezia Giulia per la realizzazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall' articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10.
4. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria a fronte delle operazioni di mutuo di cui al comma 2.
5. La domanda di concessione dei contributi deve essere presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata dai seguenti documenti:
a) deliberazione dell' organo competente, divenuta esecutiva, con cui si autorizza l' avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione delle iniziative ed al conseguimento del contributo;
b) relazione illustrativa delle iniziative, con il preventivo sommario della spesa corrente e l' indicazione dei mezzi di finanziamento.

Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 25, comma 15, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 2, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 2, L. R. 36/1995
4 Articolo interpretato da art. 36, comma 1, L. R. 13/1998
5 Articolo interpretato da art. 37, comma 1, L. R. 13/1998
6 Articolo interpretato da art. 5, comma 1, L. R. 16/2001
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 34, L. R. 23/2001
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 13/2006
9 Articolo interpretato da art. 5, comma 24, L. R. 22/2010
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 11 bis, L. R. 3/2014