Art. 4
Edilizia convenzionata finanziata con fondi statali
(programma 1.4.1.)
2. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.946 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.
3. L' onere complessivo di lire 5.838 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Al complessivo onere di lire 5.838 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.946 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993, si provvede con l' assegnazione di pari importo, disposta ai sensi dell'
articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, ed accertata al capitolo 401 dello stato di previsione dell' entrata, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di pari importo.
5. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.