1. All' articolo 3, comma 3, la lettera << d >> č cosė sostituita:
<< d) dall' articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali nelle zone industriali, da utilizzarsi secondo quanto previsto dal Capo III della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63; >>
2. All' articolo 3, comma 3, la lettera << e >> č cosė sostituita:
<< e) dall' articolo 47, comma 3, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalla legge regionale 19 agosto 1969, n. 31; >>.