Legge regionale 18 novembre 1991, n. 51 - TESTO VIGENTE dal 19/11/1991

Secondo provvedimento di variazione al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 ed al bilancio per l' anno 1991 ed altre norme finanziarie e procedurali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali nn. 33/86, 4/91, 18/91 e 47/91.
Art. 5
1. Per l' attuazione degli interventi di cui all' articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento CEE 6 maggio 1986, n. 1401, come definiti dal programma regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 983 del 26 febbraio 1988, ai sensi dell' articolo 61, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 420.800.000 per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 420.800.000 fa carico al capitolo 6287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 420.800.000 per l' anno 1991.
4. Per l' attuazione degli interventi di cui all' articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento CEE 6 maggio 1986, n. 1401, come definiti dal programma regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 983 del 26 febbraio 1988, ai sensi dell' articolo 61, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 420.800.000 per l' anno 1991.
5. Il predetto onere di lire 420.800.000 fa carico al capitolo 6290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 420.800.000 per l' anno 1991.
6. Al predetto onere di lire 420.800.000 si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 10
 Strutture assistenziali
(programma 2.2.3.)
1. Per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. I contributi sono concessi su presentazione, entro 15 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata di preventivo da cui risulti la spesa da sostenere, ovvero da fatture attestanti l' importo della spesa sostenuta, alla Direzione regionale dell' assistenza sociale.
5. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991.
7. All' onere complessivo di lire 1.100 milioni per l' anno 1991 previsto dal presente articolo, si provvede mediante storno, per lire 800 milioni dal capitolo 4767 e per lire 300 milioni dal capitolo 4839 dello stato di previsione della spesa.
Art. 11
 Finanziamento straordinario
al Comune di San Giovanni al Natisone
(programma 2.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Giovanni al Natisone un finanziamento straordinario per l' esecuzione delle opere e l' acquisto dei beni e delle attrezzature necessari al ripristino degli archivi comunali, danneggiati da calamità atmosferiche.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredata da una relazione da cui risultino i danni subiti. L' erogazione del finanziamento predetto avviene in via anticipata ed in un' unica soluzione. L' Amministrazione comunale di San Giovanni al Natisone provvede, al termine dei lavori di ripristino, alla presentazione di una dettagliata relazione e di un rendiconto delle spese sostenute.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni per l' anno 1991.
4. Al tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione IV - il capitolo 3409 (2.1.232.3.04.15.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di San Giovanni al Natisone per l' esecuzione delle opere e l' acquisto dei beni e delle attrezzature necessari al ripristino degli archivi comunali, danneggiati da calamità atmosferiche >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1991.
Art. 16
1. L' articolo 2, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18 è così modificato: dopo la locuzione << non si applica >> viene inserita la locuzione << alla legge finanziaria e alle leggi di assestamento e di variazione al bilancio di cui agli articoli 3 e 10 - come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32 - della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, nonché... >>.
Art. 17
1. Il testo dell' articolo 25 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47 è così modificato: ai commi 13, 15 e 17, la parola << Cinemazero >> è sostituita dalla locuzione << Le giornate del cinema muto >>.