Art. 8
Invio di aiuti alla popolazione della Repubblica di Croazia
(programma 0.6.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare - tramite un ente assistenziale da designarsi a cura della Giunta regionale - un finanziamento straordinario di lire 250 milioni per l' anno 1991 per l' invio di medicinali, di materiale sanitario e di altri beni da utilizzare per interventi di assistenza a favore delle popolazioni civili della Repubblica di Croazia coinvolte nel conflitto in atto. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1991.
2. Il finanziamento può essere concesso ed erogato in un' unica soluzione. L' ente assistenziale è tenuto - a titolo di rendiconto - alla presentazione di una dichiarazione attestante che il finanziamento è stato utilizzato per le finalità di cui al comma 1.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 2 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 227 (2.1.162.2.08.07) con la denominazione << Finanziamento straordinario per l' invio di medicinali, di materiale sanitario e di altri beni da utilizzare per interventi di assistenza a favore delle popolazioni civili della Repubblica di Croazia >> e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1991 >>.