2. Gli adempimenti connessi agli scrutini per merito comparativo, di cui alla
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, per l' accesso alla qualifica di dirigente relativi alle decorrenze 1 gennaio 1989 e 7 marzo 1990, nonché a quelli per l' accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore relativi alla decorrenza 1 gennaio 1989, vengono svolti dal Consiglio di amministrazione, rinnovato secondo quanto disposto dall'
articolo 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, come modificato dall' articolo 2 della presente legge; nonché dalla competente Commissione paritetica, come previsto dalle leggi regionali 7 marzo 1990, n. 11, 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8.