﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 settembre 1991

      , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento  nelle  zone  colpite  dagli  eventi sismici.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme finanziarie</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  77</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione degli  articoli 2, 10, 45 e 50 fanno carico al capitolo 8660 dello stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991,  a  fronte  dello stanziamento di lire  184.684.030.650,  corrispondente  alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990  e  trasferita,  ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge  regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alla Ricostruzione n. 3197 del 28 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione degli  articoli 19 e 20  fanno  carico  al  capitolo  8687  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991,  a  fronte  dello stanziamento  di  lire  4.369.960.405,  corrispondente  alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990, e  trasferita,  ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge  regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3197 del 28 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 21  fanno carico al capitolo  8613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di  lire  3.057.844.218,  corrispondente  alla   quota   non utilizzata al  31  dicembre  1990  e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3190 del 19 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 28 fanno carico al capitolo 8709 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di  lire  50  miliardi,  corrispondente   alla   quota   non utilizzata al  31  dicembre  1990  e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3186 del 4 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 37 fanno carico al capitolo 8677 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di  lire   6.786.061.231,   corrispondente  alla  quota  non utilizzata al 31 dicembre 1990  e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma,  della legge  regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla  ricostruzione n. 3197 del 28 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 44 fanno carico al capitolo 8681 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di  lire  555.399.071,   corrispondente   alla   quota   non utilizzata al  31  dicembre  1990  e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3190 del 19 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 47 fanno carico al capitolo 8718 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di  lire  150  milioni,  corrispondente   alla   quota   non utilizzata al  31  dicembre  1990  e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3186 del 4 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 39 bis, comma 3, della legge regionale 18 ottobre  1990,  n. 50, come inserito con l' articolo 35, nonché dell' articolo 56, comma 3, dell' articolo 59, comma 2, dell' articolo  63, comma 2, dell' articolo 64, comma 3, e   dell' articolo  71, comma 3, fanno  carico  al  capitolo  8624  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991,  a  fronte  dello stanziamento  di  lire  1.198.156.596,  corrispondente  alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990  e  trasferita,  ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge  regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3186 del 4 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 72, commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 8606  dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli anni 1991-1993 e del bilancio per  l' anno  1991,  a  fronte dello stanziamento  di  lire  3.448.360.077,  corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e  trasferita, ai  sensi   dell' articolo  21,  primo  comma,  della  legge regionale   20   gennaio   1982,   n.   10,   con    decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3197 del  28  febbraio 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  78</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità  previste   dall' articolo  25  è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 150  milioni  fa  carico  al capitolo 8621 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per   l' anno  1991  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenze,  viene  conseguentemente  elevato  di  lire  150 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di  lire  150  milioni  si  provvede mediante  prelevamento,  di  pari  importo,   dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia Giulia  &gt;&gt;: tale importo corrisponde a parte  della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31  dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo  22  della  legge regionale   20   gennaio   1982,   n.   10,   con    decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Lo stanziamento, in termini di  cassa,  del  precitato capitolo 8621 viene altresì impinguato di lire 150 milioni, mediante  prelevamento,  di  pari  importo,   dal   capitolo 8842  &lt;&lt;   Fondo   riserva   di   cassa   &gt;&gt;  dello  stato  di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Nella denominazione del predetto capitolo 8621 dopo la locuzione &lt;&lt;  alle amministrazioni comunali e provinciali   &gt;&gt; è inserita  la  locuzione  &lt;&lt; ,  alle  Comunità  montane  e collinare  ed  ai  consorzi  di  comuni  e  di  altri   enti pubblici  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  79</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  72  della legge regionale  2  maggio  1988,  n.  26,  come  modificato dall' articolo 27 della presente legge,  è  autorizzata  la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1000 milioni  fa  carico  al capitolo 8702 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente  elevato  di  lire  1.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al precitato onere di lire 1.000 milioni  si  provvede mediante prelevamento,  di pari importo,  dal capitolo  8961 &lt;&lt;  Fondo di solidarietà per la  ricostruzione,  lo sviluppo economico  e  sociale  e  la  rinascita del Friuli - Venezia Giulia  &gt;&gt;: tale importo corrisponde a parte  della  quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata  al  31  dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20  gennaio  1982,  n. 10,  con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Lo stanziamento, in termini di  cassa,  del  precitato capitolo  8702  viene  altresì  impinguato  di  lire  1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal  capitolo 8842 &lt;&lt;   Fondo  di  riserva  di  cassa   &gt;&gt;  dello  stato  di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Nella denominazione del predetto capitolo 8702 dopo la locuzione &lt;&lt;  edilizi unitari  &gt;&gt; è aggiunta la locuzione &lt;&lt; , nonché delle spese relative  agli  adempimenti  tecnici  ed amministrativi  preordinati  alla  cessione   delle   unità immobiliari medesime.  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  80</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità  previste   dall' articolo  30  è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 8713 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,  viene  conseguentemente  elevato  di  lire  500 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di  lire  500  milioni  si  provvede mediante  prelevamento,  di  pari  importo,   dal   capitolo 8961 &lt;&lt;   Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia Giulia  &gt;&gt;: tale importo corrisponde a parte  della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31  dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo  22  della  legge regionale   20   gennaio   1982,   n.   10,   con    decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Lo stanziamento in termini  di  cassa,  del  precitato capitolo 8713 viene altresì impinguato di lire 500 milioni, mediante  prelevamento,  di  pari  importo,   dal   capitolo 8842  &lt;&lt;   Fondo   riserva   di   cassa   &gt;&gt;  dello  stato  di previsione precitato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  81</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità  previste   dall' articolo  46  è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno  1991,  nella  Rubrica  n. 26 -   Programma 4.1.1. - Categoria 1.4 - Sezione VI -  viene  istituito  il  capitolo 8634  (1.1.141.2.06.06)  con  la  denominazione:  &lt;&lt;   Spese, compensi, rimborsi e contributi a sostegno di iniziative  di carattere culturale e per favorire  pubblicazioni  attinenti alla  ricostruzione  nelle   zone   colpite   dagli   eventi sismici  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di  competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di  lire  300  milioni  si  provvede mediante  prelevamento,  di  pari  importo,   dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia Giulia  &gt;&gt;: tale importo corrisponde a parte  della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31  dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo  22  della  legge regionale   20   gennaio   1982,   n.   10,   con    decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 8634 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di  cassa,  di  lire  300  milioni, mediante  prelevamento,  di  pari  importo,   dal   capitolo 8842 &lt;&lt;   Fondo  di  riserva  di  cassa   &gt;&gt;  dello  stato  di previsione precitato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  82</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità  previste   dall' articolo  48  è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno  1991,  nella  Rubrica  n.  26  -  Programma  4.1.1. - Categoria  2.3.  -  Sezione  VIII  -  viene  istituito  il capitolo 8724 (1.1.232.3.08.09)  con  la  denominazione:  &lt;&lt;  Finanziamento al Comune di Osoppo per il  completamento  dei lavori di ripristino e  recupero  funzionale  del  complesso del &lt;&lt;  Tiro a segno   &gt;&gt;  in  atto  alla  data  degli  eventi sismici  &gt;&gt; e con lo stanziamento di  lire  150  milioni  per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di  lire  150  milioni  si  provvede mediante  prelevamento,  di  pari  importo,   dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e sociale e per la rinascita  del  Friuli - Venezia Giulia  &gt;&gt;:  tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31  dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo  22  della  legge regionale   20   gennaio   1982,   n.   10,   con    decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 8724 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini  di  cassa,  di  lire  150 milioni, mediante storno di pari importo, dal capitolo 8842 &lt;&lt;   Fondo di riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato di previsione precitato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  83</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità  previste   dall' articolo  49  è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1091, nella Rubrica n. 26 -  Programma  4.1.1.  -  Categoria 2.3. -  Sezione  VI  -  viene sostituito  il  capitolo  8725 (1.1.232.3.06.06) con  la  denominazione:  &lt;&lt;   Finanziamento straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per  la ricostruzione, anche parziale, della torre di Mels  &gt;&gt;  e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di  lire  150  milioni  si  provvede mediante  prelevamento,  di  pari  importo,   dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia Giulia  &gt;&gt;: tale importo corrisponde a parte  della quota di lire 133.315.910.290 non utlizzata al  31  dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo  22  della  legge regionale   20   gennaio   1982,   n.   10,   con    decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 8725 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di  cassa,  di  lire  150  milioni, mediante storno di pari importo, dal capitolo 8842 &lt;&lt;   Fondo di riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato di previsione precitato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  84</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La presente legge entra in vigore il giorno della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></p></body></html>