Legge regionale 11 settembre 1991 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

CAPO I

Norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, eloro successive modificazioni ed integrazioni

Art. 1

1. Per gli edifici di proprietà comunale, inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano in stato di sospensione dei lavori di recupero statico e funzionale nonché di restauro architettonico, non si applicano i parametri di convenienza tecnica ed economica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072/SGS qualora la sospensione dei lavori sia dovuta al rinvenimento di reperti di interesse archeologico, storico e culturale.

Art. 2

(1)(2)

1. In relazione agli interventi di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, all' articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e all' articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, concernenti il recupero statico e funzionale degli edifici appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico anche i maggiori oneri derivanti dagli aumenti d' asta degli appalti conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 1, L. R. 37/1993

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 40/1996

Art. 3

1. I benefici di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, spettano anche a coloro cui sia stato completamente erogato il contributo riconosciuto ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano provveduto ad eseguire i lavori di riparazione conseguenti ai danni del sisma del 1976, sulla base di una concessione edilizia regolarmente rilasciata, ma in difetto di un progetto esecutivo conforme ai criteri fissati dall' articolo 5 della citata legge regionale n. 30 del 1977.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi richiamati al comma 1, purché siano state presentate entro il 31 ottobre 1977.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi su presentazione di una relazione tecnica illustrativa dei lavori eseguiti unitamente al certificato di contabilità finale dei lavori stessi ovvero ad altra documentazione comprovante la spesa sostenuta, ed aggiornati avuto riguardo all' indice dei costi vigenti alla data di inizio dei lavori, ai contributi così determinati vanno posti in detrazione gli importi relativi ai contributi erogati ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

4. In deroga a quanto disposto dall' articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, l' erogazione dei contributi ha luogo in unica soluzione, previo accertamento da parte del Sindaco della regolare esecuzione delle opere e del rispetto della normativa antisismica, sentiti gli organi di cui all' articolo 17 della citata legge regionale n. 30 del 1977.

Art. 4

1. All' articolo 38, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori. >>.

Art. 5

1. L' articolo 46, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

<< Ai fini di cui al comma precedente si intende adeguata l' abitazione composta da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia alla data di presentazione della domanda di contributo, con un minimo di due vani; viene inoltre considerata inadeguata l' abitazione dichiarata inabitabile dal Sindaco per motivi di natura statica o igienico - sanitaria. >>.

2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità all' articolo 46, ultimo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 6

1. In deroga alle vigenti disposizioni, i contributi previsti dalle norme ordinate sotto il Capo III del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, possono essere concessi anche a coloro che siano titolari di vani produttivi - ivi compresi quelli adibiti a deposito o a magazzino - non inseriti in edifici ad uso misto, andati distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, i quali abbiano presentato la relativa domanda prima dell' entrata in vigore della presente legge e risultino beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 per l' alloggio dagli stessi posseduto.

Art. 7

1. All' articolo 66, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori. >>.

Art. 8

1. Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, qualora il finanziamento regionale non copra l' intera previsione di spesa, il beneficiario è autorizzato ad eseguire e spesare la parte a proprio carico dopo aver ricevuto l' intera somministrazione del finanziamento.

2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.