﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 settembre 1991

      , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento  nelle  zone  colpite  dagli  eventi sismici.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In  via  di  interpretazione  autentica dell' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25,  il  divieto di cumulo ivi previsto non si applica:<p style="text-align: justify;">a) nei confronti dei soggetti che presentano la  domanda  di    contributo, ai sensi   dell' articolo  51,  primo  comma,    primo periodo, della legge regionale 23 dicembre 1977, n.    63, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nella    qualità di coniuge di soggetto già  beneficiario  delle    provvidenze previste dall' articolo 58 della citata legge    regionale n. 25  del  1978,  e  successive  modifiche  ed    integrazioni, per il  completamento  di  un  alloggio  in    corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976;</p><p style="text-align: justify;">b) nei confronti dei soggetti che presentano la  domanda  di    contributo, ai sensi   dell' articolo  48,  primo  comma,    della  legge  regionale  23  dicembre  1977,  n.  63,   e    successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed  abbiano    beneficiato dei contributi di cui alla legge regionale 20    giugno 1977, n. 30, per il recupero statico e  funzionale    di edifici  non  adeguati  alle  esigenze  abitative  del    proprio  nucleo   familiare,  secondo   le   disposizioni    contenute nell' articolo  33  della  legge  regionale  11    gennaio  1982,  n.  2,  e  successive  modificazioni   ed    integrazioni.</p></p></p></body></html>