﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 settembre 1991

      , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento  nelle  zone  colpite  dagli  eventi sismici.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  77</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione degli  articoli 2, 10, 45 e 50 fanno carico al capitolo 8660 dello stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991,  a  fronte  dello stanziamento di lire  184.684.030.650,  corrispondente  alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990  e  trasferita,  ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge  regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alla Ricostruzione n. 3197 del 28 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione degli  articoli 19 e 20  fanno  carico  al  capitolo  8687  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991,  a  fronte  dello stanziamento  di  lire  4.369.960.405,  corrispondente  alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990, e  trasferita,  ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge  regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3197 del 28 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 21  fanno carico al capitolo  8613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di  lire  3.057.844.218,  corrispondente  alla   quota   non utilizzata al  31  dicembre  1990  e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3190 del 19 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 28 fanno carico al capitolo 8709 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di  lire  50  miliardi,  corrispondente   alla   quota   non utilizzata al  31  dicembre  1990  e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3186 del 4 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 37 fanno carico al capitolo 8677 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di  lire   6.786.061.231,   corrispondente  alla  quota  non utilizzata al 31 dicembre 1990  e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma,  della legge  regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla  ricostruzione n. 3197 del 28 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 44 fanno carico al capitolo 8681 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di  lire  555.399.071,   corrispondente   alla   quota   non utilizzata al  31  dicembre  1990  e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3190 del 19 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 47 fanno carico al capitolo 8718 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di  lire  150  milioni,  corrispondente   alla   quota   non utilizzata al  31  dicembre  1990  e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3186 del 4 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 39 bis, comma 3, della legge regionale 18 ottobre  1990,  n. 50, come inserito con l' articolo 35, nonché dell' articolo 56, comma 3, dell' articolo 59, comma 2, dell' articolo  63, comma 2, dell' articolo 64, comma 3, e   dell' articolo  71, comma 3, fanno  carico  al  capitolo  8624  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991,  a  fronte  dello stanziamento  di  lire  1.198.156.596,  corrispondente  alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990  e  trasferita,  ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge  regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3186 del 4 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 72, commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 8606  dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli anni 1991-1993 e del bilancio per  l' anno  1991,  a  fronte dello stanziamento  di  lire  3.448.360.077,  corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e  trasferita, ai  sensi   dell' articolo  21,  primo  comma,  della  legge regionale   20   gennaio   1982,   n.   10,   con    decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3197 del  28  febbraio 1991.</p></p></body></html>