Legge regionale 11 settembre 1991 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 72

(2)

1. Sono assunti a carico dell' Amministrazione regionale, nei limiti della tariffa professionale, compensi dovuti dai Comuni per gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a professionisti singoli od associati in ordine alla revisione della progettazione delle opere di riparazione degli edifici assistiti dalle provvidenze della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, revisione dovuta a circostanze che il progettista non aveva conosciuto o che aveva conosciuto in modo non rispondente alla realtà, ovvero dovuta a carenza di previsione progettuale o a circostanze sopravvenute dopo la consegna del progetto e prima dell' appalto dei lavori o ad altri motivi connessi all' appaltabilità dei lavori medesimi.

(3)

2. Sono pure assunti a carico dell' Amministrazione regionale i compensi dovuti dai Comuni per gli incarichi conferiti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in difetto di competenza o in via di sanatoria, a professionisti singoli od associati, in ordine all' accertamento della avvenuta esecuzione del 50 per cento dei lavori in conformità al progetto approvato, ai sensi dell' articolo 18, terzo comma, punto 2), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore a quella stabilita per le prestazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei disciplinari di incarico stipulati dalla Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

4. Le disposizioni recate dall' articolo 63 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, come modificato dall' articolo 68 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono estese agli incarichi ivi previsti conferiti dai Comuni sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(1)

5. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli incarichi di collaudo di cui all' articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 26 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e modificato dall' articolo 32 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, conferiti dai Comuni, in difetto di competenza, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli incarichi di progettazione relativi agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, eventualmente conferiti dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai gruppi tecnici di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della citata legge regionale n. 30 del 1977, sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché non si sia fatto luogo all' esecuzione dei lavori previsti nel progetto.

7. Sono infine fatti salvi, a tutti gli effetti, gli incarichi di consulenza professionale eventualmente conferiti dalla Segreteria generale straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, in vista dell' emissione del parere tecnico - economico sulle varianti ai progetti esecutivi delle opere di riparazione di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

Note:

Comma 4 abrogato implicitamente da art. 5, comma 3, L. R. 64/1991

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 40/1996

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 24/2005