﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 settembre 1991

      , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento  nelle  zone  colpite  dagli  eventi sismici.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  71</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore  di soggetti titolari di unità produttive e/o  annessi  rustici inseriti in edifici ad uso  misto,  sulla  base  di  domande utilmente presentate ai sensi dell' articolo 4  della  legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono fatti salvi a  tutti gli effetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Sono altresì  fatti  salvi  a  tutti  gli  effetti  i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a favore dei soggetti muniti dei requisiti previsti dall' articolo 4 della  citata legge regionale n. 55 del 1986 i quali abbiano realizzato in corso   d' opera  un  aumento  del   numero   delle   unità immobiliari comprese   nell' edificio  da  essi  stabilmente occupato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> I provvedimenti di autotutela  eventualmente  adottati prima della data di entrata in vigore della presente  legge, con riferimento ai decreti  di  concessione  dei  contributi fatti  salvi  a norma dei commi 1 e 2  sono  annullati.  Per effetto dell' annullamento le  somme  eventualmente  versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di  autotutela   sono   loro   restituite.   A   tal   fine, l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a   disporre aperture  di  credito  a  favore  dei  Sindaci  dei   Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.</p></p></body></html>