Legge regionale 11 settembre 1991 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 66

1. I provvedimenti di concessione dei contributi, eventualmente disposti ai sensi dell' articolo 51, primo comma, secondo periodo, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore dei soggetti che abbiano acquistato per causa di morte la titolarità del bene distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, per effetto di successione non diretta rispetto al titolare del bene alla data del 6 maggio 1976, sono fatti salvi a tutti gli effetti.