﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 settembre 1991

      , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento  nelle  zone  colpite  dagli  eventi sismici.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  53</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I Comuni, le Province,  le  Comunità  montane  e  gli altri  enti  pubblici  e  privati  che  siano  obbligati   a restituire somme indebitamente  percepite  dalla  Segreteria generale straordinaria,  per  le  finalità  previste  dalle leggi regionali  di  intervento  nelle  zone  colpite  dagli eventi sismici del 1976, hanno  facoltà  di  rateizzare  il proprio     debito     subordinatamente     al      rilascio dell' autorizzazione  da  parte  della  medesima  Segreteria generale straordinaria, fino a sei  annualità  consecutive, senza maggiorazione di  interessi  e  senza  prestazione  di garanzia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Nella ricorrenza dei casi previsti  dall' articolo  24 del decreto - legge 2 marzo 1989,  n.  66,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile   1989,   n.   144, l' autorizzazione di  cui  al  comma  1  tiene  luogo  della convenzione per la rateizzazione dei debiti fuori  bilancio, sempreché  il  piano   di   risanamento   finanziario   non sopravanzi la durata massima stabilita dalla legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> In caso di omesso pagamento di una  rata  del  debito, l' ente autorizzato decade dal beneficio della rateazione ed è  tenuto  a  versare, in  unica  soluzione,   l' ammontare residuo della somma dovuta.</p></p></body></html>