Legge regionale 11 settembre 1991 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 49

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1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Colloredo di Monte Albano un finanziamento straordinario per la ricostruzione, anche parziale, della torre di Mels, nell' ambito del territorio comunale.

2. A tal fine il Comune di Colloredo di Monte Albano deve presentare domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la presentazione della domanda è sufficiente che il Comune abbia titolo a ricostruire, ancorché non abbia ancora acquisito la proprietà del sedime interessato dall' intervento.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per l' intervento di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre apertura di credito a favore del Sindaco del Comune di Colloredo di Monte Albano, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 1, L. R. 37/1993