Legge regionale 11 settembre 1991 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 45

1. Qualora il Comune abbia fatto luogo alla ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici, sulla base della delega conferita dagli interessati ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, nell' ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero nelle aree individuate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, e le unità ricostruite insistano nelle zone di rispetto delle pubbliche strade ed autostrade, ancorché le medesime siano state legittimate precariamente dalla pubblica amministrazione cui compete la tutela delle strade, in deroga al limite di distanza stabilito a protezione del nastro stradale, i titolari delle unità predette hanno facoltà di presentare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge domanda intesa ad ottenere i benefici di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L' accoglimento della domanda di contributo è subordinato alla cessione gratuita al Comune delle unità immobiliari ricostruite dal Comune stesso senza l' osservanza delle distanze minime a protezione del nastro stradale.