Legge regionale 11 settembre 1991 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 3

1. I benefici di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, spettano anche a coloro cui sia stato completamente erogato il contributo riconosciuto ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano provveduto ad eseguire i lavori di riparazione conseguenti ai danni del sisma del 1976, sulla base di una concessione edilizia regolarmente rilasciata, ma in difetto di un progetto esecutivo conforme ai criteri fissati dall' articolo 5 della citata legge regionale n. 30 del 1977.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi richiamati al comma 1, purché siano state presentate entro il 31 ottobre 1977.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi su presentazione di una relazione tecnica illustrativa dei lavori eseguiti unitamente al certificato di contabilità finale dei lavori stessi ovvero ad altra documentazione comprovante la spesa sostenuta, ed aggiornati avuto riguardo all' indice dei costi vigenti alla data di inizio dei lavori, ai contributi così determinati vanno posti in detrazione gli importi relativi ai contributi erogati ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

4. In deroga a quanto disposto dall' articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, l' erogazione dei contributi ha luogo in unica soluzione, previo accertamento da parte del Sindaco della regolare esecuzione delle opere e del rispetto della normativa antisismica, sentiti gli organi di cui all' articolo 17 della citata legge regionale n. 30 del 1977.