﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 settembre 1991

      , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento  nelle  zone  colpite  dagli  eventi sismici.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Con riferimento agli interventi di cui   all' articolo 75, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e all' articolo 40  della  legge  regionale  11  gennaio 1982, n. 2, qualora, durante il corso dello svolgimento  dei lavori, il costo degli interventi  predetti  dovesse  subire variazioni in aumento rispetto alle previsioni del  progetto approvato    a    norma    delle    vigenti    disposizioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare  le relative perizie suppletive  e  di  variante  approvate  dal Comune.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Con riferimento agli interventi indicati al  comma  1, nonché a quelli aventi ad oggetto gli edifici adibiti  agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale  4  luglio 1979,  n.  35,  qualora  gli  interessati  siano  ricorsi  a progetti  stralcio  o  a  lotti  di  progetti  generali   in corrispondenza   dell' entità  di  finanziamento  ricevuto, l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a  concedere ulteriori finanziamenti sugli importi dell' opera  eccedente il finanziamento concesso su domanda  da  presentarsi  anche oltre  i  termini  stabiliti  dalle   vigenti   disposizioni normative.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> I finanziamenti eventualmente  disposti  anteriormente alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  in conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sono altresì fatti salvi,  a  tutti  gli  effetti,  i finanziamenti     integrativi     eventualmente     disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge per la riparazione o la  ricostruzione  degli  edifici adibiti agli  usi  di  cui   all' articolo  47  della  legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e   all' articolo  40  della legge regionale 11 gennaio 1982, n.  2,  e  loro  successive modificazioni ed integrazioni, a copertura  della  quota  di spesa assunta a  carico  dei  beneficiari  di  finanziamenti principali di importo inferiore a quello necessario  per  il finanziamento totale dell' opera.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> In relazione agli edifici indicati al  comma  4,  sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa con i quali è stato disposto,  anche  in  assenza  di  perizia, l' utilizzo di economie  realizzate  a  seguito  di  ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori.</p></p></body></html>