Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
CAPO IV
 Norme finanziarie
Art. 77
 
8. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 39 bis, comma 3, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, come inserito con l' articolo 35, nonché dell' articolo 56, comma 3, dell' articolo 59, comma 2, dell' articolo 63, comma 2, dell' articolo 64, comma 3, e dell' articolo 71, comma 3, fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 1.198.156.596, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3186 del 4 febbraio 1991.
Art. 79
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 72 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, come modificato dall' articolo 27 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 1000 milioni fa carico al capitolo 8702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
4. Lo stanziamento, in termini di cassa, del precitato capitolo 8702 viene altresì impinguato di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
5. Nella denominazione del predetto capitolo 8702 dopo la locuzione << edilizi unitari >> è aggiunta la locuzione << , nonché delle spese relative agli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla cessione delle unità immobiliari medesime. >>.