Art. 1
1. Per gli edifici di proprietà comunale, inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'
articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano in stato di sospensione dei lavori di recupero statico e funzionale nonché di restauro architettonico, non si applicano i parametri di convenienza tecnica ed economica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072/SGS qualora la sospensione dei lavori sia dovuta al rinvenimento di reperti di interesse archeologico, storico e culturale.
Art. 2
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 1, L. R. 37/1993
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 40/1996
Art. 3
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi richiamati al comma 1, purché siano state presentate entro il 31 ottobre 1977.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi su presentazione di una relazione tecnica illustrativa dei lavori eseguiti unitamente al certificato di contabilità finale dei lavori stessi ovvero ad altra documentazione comprovante la spesa sostenuta, ed aggiornati avuto riguardo all' indice dei costi vigenti alla data di inizio dei lavori, ai contributi così determinati vanno posti in detrazione gli importi relativi ai contributi erogati ai sensi della
legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
Art. 6
1. In deroga alle vigenti disposizioni, i contributi previsti dalle norme ordinate sotto il
Capo III del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, possono essere concessi anche a coloro che siano titolari di vani produttivi - ivi compresi quelli adibiti a deposito o a magazzino - non inseriti in edifici ad uso misto, andati distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, i quali abbiano presentato la relativa domanda prima dell' entrata in vigore della presente legge e risultino beneficiari dei contributi di cui alla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 per l' alloggio dagli stessi posseduto.
Art. 8
1. Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, qualora il finanziamento regionale non copra l' intera previsione di spesa, il beneficiario è autorizzato ad eseguire e spesare la parte a proprio carico dopo aver ricevuto l' intera somministrazione del finanziamento.
2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.