Art. 8
1. Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, qualora il finanziamento regionale non copra l' intera previsione di spesa, il beneficiario č autorizzato ad eseguire e spesare la parte a proprio carico dopo aver ricevuto l' intera somministrazione del finanziamento.
2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformitā al comma 1.