Art. 76
4. Sono fissati al 31 dicembre 1991 i termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 75, terzo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, all'
articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, all'
articolo 40, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, all' articolo 49, comma 1 ed all'
articolo 50 comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 64/1991
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 25, comma 2, L. R. 37/1993
3 Comma 1 abrogato da art. 25, comma 4, L. R. 37/1993
4 Comma 3 abrogato da art. 25, comma 4, L. R. 37/1993