Art. 71
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore di soggetti titolari di unità produttive e/o annessi rustici inseriti in edifici ad uso misto, sulla base di domande utilmente presentate ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a favore dei soggetti muniti dei requisiti previsti dall'
articolo 4 della citata legge regionale n. 55 del 1986 i quali abbiano realizzato in corso d' opera un aumento del numero delle unità immobiliari comprese nell' edificio da essi stabilmente occupato.
3. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma dei commi 1 e 2 sono annullati. Per effetto dell' annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.